mercoledì 11 novembre 2009

7.2 LA PROIBIZIONE DE-RABBANAN

Per evitare che si possa giungere a trasgredire la proibizione della Torà, i Maestri z.l. hanno proibito di appoggiare, anche solo per un momento, un cibo non cotto o parzialmente cotto presso una fonte di calore sufficiente a cuocerlo. La proibizione derabbanan si applica anche ai liquidi. In entrambi i casi, anche se non viene cotto nel periodo in cui si volesse lasciarlo vicino alla fonte di calore, se ci si dimenticasse di toglierlo si trasgredirebbe invece la melachà di bishul.

È invece permesso mettere il cibo vicino ad una fonte di calore che non può scaldarlo fino alla temperatura di «yad soledet bo».

Nella pratica. È proibito scaldare, anche solo per un attimo, qualsiasi cibo cotto o parzialmente cotto con una fonte di calore che, se lasciato vicino o a contatto con essa, potrebbe cuocerlo.

Nessun commento:

Posta un commento